Sez. 1, Sentenza n. 5477 del 04/06/1998 (Rv. 516061 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE | Azioni corrispondenti a diritti soggettivi preesistenti in rapporto di occasionalità con il fallimento - Accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con il datore di lavoro fallito - Competenza del tribunale fallimentare - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE
La "vis attractiva" prevista dall'art. 24 legge fallimentare - il quale afferma che il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, anche se relative a rapporti di lavoro, eccettuate le azioni reali immobiliari - non opera per le azioni che sono già nel patrimonio del fallito e corrispondono a diritti soggettivi preesistenti e che sono in rapporto di mera occasionalità col fallimento, a meno che non si tratti di azioni che per effetto del fallimento, abbiano subito deviazioni dal loro schema legale tipico, ivi comprese quelle derivanti dalla disciplina degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti che incidono sulla procedura fallimentare per effetto della particolare disciplina dettata dagli art. 72 e seguenti legge fallimentare (Fattispecie concernente la domanda di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con il datore di lavoro fallito).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)