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Sez. 3, Sentenza n. 2941 del 06/11/1963 (Rv. 264545 - 01)

TITOLI DI CREDITO - BOLLO - DELLA CAMBIALE - REGOLARITA - RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLA NEGOZIAZIONE - CAMBIALE COMPILATA E CONSEGNATA IN VISTA DELLO SCONTO - MOMENTO DELLO SCONTO.*
Stato
decisa il 1963-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/264545-01

TITOLI DI CREDITO - BOLLO - DELLA CAMBIALE - REGOLARITA - RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLA NEGOZIAZIONE - CAMBIALE COMPILATA E CONSEGNATA IN VISTA DELLO SCONTO - MOMENTO DELLO SCONTO.*

Per giudicare della regolarita del bollo della cambiale occorre aver riguardo al momento della sua negoziazione, che si verifica normalmente (ma puo anche non verificarsi) con la consegna del titolo da parte dello emittente o del traente al prenditore perche e in tale momento che si verifica lo spossessamento del primo a favore del secondo. Quando, pero, la cambiale sia stata compilata e consegnata in vista dello sconto, la sua negoziazione si verifica solamente al momento dello scontò a tale momento, quindi, bisogna riferirsi per determinare la misura del bollo, in quanto, in tale ipotesi, l'effettivo trasferimento del possesso del titolo non si opera con la mera consegna di esso, giacche questa rappresenta soltanto una fase preliminare e preparatoria diretta alla materiale predisposizione dell'operazione di sconto ed ha carattere del tutto strumentalmente provvisorio, per cui soltanto se lo sconto si verifichera avverra lo spossessamento dell'emittente. (Conf 2831'60' 2883'59).*

Riferimenti normativi: Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 104 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)