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Sez. 2, Sentenza n. 2634 del 07/10/1974 (Rv. 371087 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - ESCLUSIONE DELL'OBBLIGO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO - ESAME DELLE CENSURE SPECIFICHE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1974-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371087-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - ESCLUSIONE DELL'OBBLIGO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO - ESAME DELLE CENSURE SPECIFICHE - NECESSITA.*

Il giudice di merito non ha bisogno di adottare una motivazione minuziosa laddove, puramente e semplicemente, faccia proprie le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, ma deve, invece, adeguatamente motivare il suo dissenso da essa, e deve specificatamente prendere in considerazione le censure non generiche che alla consulenza adottata siano state mosse in causa. (Conf 1474'74, mass n 369570).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)