Sez. 2, Sentenza n. 2634 del 07/10/1974 (Rv. 371087 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - ESCLUSIONE DELL'OBBLIGO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO - ESAME DELLE CENSURE SPECIFICHE - NECESSITA.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - ESCLUSIONE DELL'OBBLIGO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO - ESAME DELLE CENSURE SPECIFICHE - NECESSITA.*
Il giudice di merito non ha bisogno di adottare una motivazione minuziosa laddove, puramente e semplicemente, faccia proprie le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, ma deve, invece, adeguatamente motivare il suo dissenso da essa, e deve specificatamente prendere in considerazione le censure non generiche che alla consulenza adottata siano state mosse in causa. (Conf 1474'74, mass n 369570).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)