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Sez. 3, Sentenza n. 1474 del 17/05/1974 (Rv. 369570 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - LIMITI - CENSURE SPECIFICHE DELLE PARTI.*
Stato
decisa il 1974-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369570-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - LIMITI - CENSURE SPECIFICHE DELLE PARTI.*

Il giudice di merito, che accoglie e fa proprie le conclusioni del consulente tecnico, non e tenuto ad esporre le ragioni della sua adesione; pertanto, incorre nel vizio di insufficiente motivazione su un punto decisivo solo nel caso in cui non esamini le censure mosse all'opera del consulente, sempreche le stesse siano precise, circostanziate e tali da condurre, ove se ne accerti il fondamento, ad un giudizio opposto o, in ogni caso, diverso da quello espresso nella consulenza. (V 1436'73, mass n 364150).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)