Sez. 3, Sentenza n. 21494 del 18/10/2011 (Rv. 620536 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI | Legittimazione processuale del fallito - Spossessamento fallimentare - Coincidenza - Fondo patrimoniale - Acquisizione al fallimento - Esclusione - Revocatoria ordinaria del fondo - Legittimazione processuale del fallito - Sussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI
Ai sensi dell'articolo 43 della legge fallimentare, la perdita della legittimazione processuale del fallito coincide con l'ambito dello spossessamento fallimentare e, pertanto, poiché i rapporti relativi alla costituzione di un fondo patrimoniale non sono compresi nel fallimento (trattandosi di beni che, pur appartenendo al fallito, rappresentano un patrimonio separato, destinato al soddisfacimento di specifici scopi che prevalgono sulla funzione di garanzia per la generalità dei creditori), permane rispetto a essi la legittimazione del debitore. Sussiste, pertanto, la legittimazione processuale del fallito nel giudizio avente a oggetto la revocatoria ordinaria del fondo patrimoniale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 168, Cod. Civ. art. 2901, Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)