Sez. L, Sentenza n. 5965 del 15/06/1998 (Rv. 516481 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Retribuzione adeguata ex art. 36 Cost. - Criteri - Considerazione dell'intero trattamento economico del dipendente - Necessità - Personale ferroviario - Soprassoldo per lavoro festivo in misura fissa - Contrasto con l'art. 36 Cost. - Configurabilità - Esclusione - Mancata considerazione dell'anzianità del lavoratore ai fini della misura del compenso - Irrilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE
Il principio di proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, fissato dall'art. 36 Cost., deve esser riferito alla retribuzione complessiva e non a singole voci dell'intero compenso elargito al lavoratore. Ne deriva che il giudice del merito nell'ambito della verifica, istituzionalmente demandatagli, circa la rispondenza al suddetto principio del trattamento retributivo concretamente erogato, ben può escludere che il compenso dovuto a dipendente ferroviario, a titolo di soprassoldo per lavoro domenicale, secondo le previsioni dell'art. 37 della legge 11 febbraio 1970 n. 34, si ponga in contrasto con i criteri del richiamato art. 36 Cost., non rilevando in particolare che esso sia stabilito in misura fissa, per tutto il personale senza rapporto con l'anzianità del lavoratore (criterio quest'ultimo in ogni caso estraneo all'area in cui opera il sopra richiamato principio costituzionale).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Legge 11/02/1970 num. 34 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)