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Sez. L, Sentenza n. 12512 del 07/07/2004 (Rv. 574290 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Retribuzione adeguata ex art. 36 Cost. - Compenso di cottimo - Criteri - Considerazione dei ritmi di lavoro normali in riferimento alle condizioni tecniche di lavoro in atto - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574290-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE

In tema di retribuzione applicabile al lavoratore ai sensi dell'art. 36 Cost., quando il lavoratore deduce l'inadeguatezza del compenso di cottimo, il giudice di merito, ove si tratti di cottimo misto, nel verificare se la retribuzione corrisposta sia proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, oltre che sufficiente a norma della disposizione costituzionale, deve valutare l'entità dei risultati produttivi in riferimento anche alle condizioni tecnico-produttive in atto nei vari periodi coinvolti dalla domanda e prendere in considerazione sia la parte fissa che quella variabile della retribuzione.(Nella specie, relativa alla retribuzione spettante, in un lungo arco di tempo, a impiegati addetti, attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici, all'elaborazione di bollettini di calcolo delle competenze del personale, la S.C ha cassato la sentenza di merito che non aveva verificato quali fossero i livelli di produzione corrispondenti a ritmi lavorativi normali, in relazione anche alle eventuali sopravvenute modifiche delle condizioni tecniche delle lavorazioni).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2101, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)