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Sez. 1 - , Ordinanza n. 15041 del 15/07/2020 (Rv. 658250 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE | Azione civile in sede penale - Ricorso in cassazione della parte civile - Accoglimento - Annullamento della sentenza penale limitatamente alle disposizioni civili - Rinvio al giudice civile in grado di appello - Riesame della controversia - Limiti.
Stato
decisa il 2020-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658250-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE

Qualora in accoglimento del ricorso della parte civile la Corte di cassazione annulli la sentenza penale limitatamente alle disposizioni civili, con rinvio della causa al giudice civile competente in grado in appello, la cognizione di quest'ultimo può estendersi all'intera pretesa risarcitoria, sia per l'aspetto inerente al fondamento della stessa che per quello dell'eventuale determinazione dell'ammontare risarcitorio, a meno che non vi sia stata la formazione di un giudicato penale di assoluzione, destinato ad avere effetti in sede civile ai sensi dell'art. 652 c.p.p.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)