Sez. 1, Sentenza n. 20319 del 27/09/2007 (Rv. 598937 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - IN GENERE | Domanda di condanna per inadempimento - Rigetto - Appello basato sull'avveramento della condizione ex art. 1359 cod. civ. - Violazione del divieto di proposizione di nuove eccezioni previsto dall'art. 345 cod. proc. civ. - Ragioni - Conseguenze - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - IN GENERE
In tema di divieto di nuove eccezioni in appello, proposta e respinta in primo grado la domanda di condanna per inadempimento, è inammissibile l'eccezione di avveramento della condizione ex art. 1359 cod. civ., formulata dall'appellante per la prima volta con la comparsa conclusionale, trattandosi non di una mera argomentazione a sostegno della domanda di condanna, ma di una " causa petendi" del tutto autonoma da quella fatta valere in precedenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)