diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 11774 del 21/05/2007 (Rv. 597373 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE | Appello - Divieto di proposizione di nuove eccezioni previsto dall'art. 345 cod. proc. civ. - Ambito di applicabilità - Riferibilità alle sole eccezioni in senso stretto - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597373-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE

Le eccezioni vietate in appello, ai sensi dell'art. 345, comma secondo, cod. proc. civ., sono soltanto quelle in senso proprio, ovvero "non rilevabili d'ufficio", e non, indiscriminatamente, tutte le difese, comunque svolte dalle parti per resistere alle pretese o alle eccezioni di controparte, potendo i fatti su cui esse si basano e risultanti dalle acquisizioni processuali essere rilevati d'ufficio dal giudice alla stregua delle eccezioni "in senso lato" o "improprie". (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato l'impugnata sentenza che aveva ravvisato una mera argomentazione difensiva volta a contrastare la formulata eccezione di prescrizione nell'allegazione addotta in appello circa l'individuazione della diversa data di decorrenza del termine di prescrizione rispetto a quella indicata in primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2967, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)