Sez. U, Sentenza n. 7423 del 05/10/1987 (Rv. 455423 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - RICHIESTA DI SOSPENSIONE IN VIA CAUTELARE DELLA ESECUZIONE - DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - RICHIESTA DI SOSPENSIONE IN VIA CAUTELARE DELLA ESECUZIONE - DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE.*
Con riguardo alla domanda proposta dal contribuente, per opporsi ad ingiunzione fiscale emessa per la riscossione coattiva dell'IVA, ai sensi dell'art. 62 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, nonché per ottenere in via cautelare la sospensione dell'esecuzione, deve affermarsi la giurisdizione delle commissioni tributarie, non del giudice ordinario, circa l'opposizione, tenuto conto che le ampie attribuzioni di dette commissioni, nella disciplina introdotta dal d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, non trovano deroga nel citato decreto n. 633 del 1972 istitutivo dell'IVA (il quale, nel rinviare alle norme sulla riscossione delle entrate patrimoniali di cui al R.d. 14 aprile 1910 n. 639, non include gli artt. 3 e 4 in tema di opposizione davanti all'AGO), mentre deve essere dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione, circa la richiesta di sospensione, che può essere accordata esclusivamente dallo intendente di finanza (contro le cui determinazioni le posizioni del contribuente sono tutelabili davanti al giudice amministrativo in Sede di giurisdizione di legittimità). (V 6151/83, mass n 430946).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 4, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 62 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)