Sez. U, Sentenza n. 6151 del 20/10/1983 (Rv. 430946 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - COATTIVA - OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE FISCALE - GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - SUSSISTENZA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITÀ - SPETTANZA DEL RELATIVO POTERE ALL'INTENDENTE DI FINANZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - COATTIVA - OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE FISCALE - GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - SUSSISTENZA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITÀ - SPETTANZA DEL RELATIVO POTERE ALL'INTENDENTE DI FINANZA.*
Con riguardo alla domanda proposta dal contribuente per opporsi ad ingiunzione fiscale per la riscossione coattiva d'imposta di registro, e per ottenere in via cautelare la sospensione della esecuzione, nella disciplina introdotta dal d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 sulla revisione del contenzioso tributario, deve affermarsi, in ordine all'opposizione, la giurisdizione delle commissioni tributarie e non del giudice ordinario, tenuto conto che il citato decreto, nel devolvere in via generale a dette commissioni la tutela giurisdizionale contro gli Atti dell'ente impositore, esclude l'esperibilità dell'opposizione davanti al giudice ordinario di cui agli artt. 3 e 4 del R.d. 14 aprile 1910 n. 639, mentre deve dichiararsi il difetto assoluto di giurisdizione, in ordine alla richiesta di sospensione, atteso che il relativo potere esula dalle attribuzioni sia del giudice ordinario sia delle commissioni tributarie e spetta esclusivamente in Sede amministrativa all'intendente di finanza (a fronte delle cui determinazioni le posizioni del contribuente restano tutelabili dinanzi al giudice amministrativo in Sede di giurisdizione di legittimità). (V 1471/80, mass n 405027; (V 942/77, mass n 384560).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 4, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 54, DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)