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Sez. 1, Sentenza n. 5939 del 15/06/1999 (Rv. 527523 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Imposte sostitutive corrisposte in relazione ad indennità di espropriazione relativa a terreni ricadenti nella zona F, di cui al D.M. 2.4.1968 - Percezione dell'indennità nel periodo di vigenza dei D.L. nn. 174, 269, 316 e 319 del 1992, decaduti per mancata conversione in legge - Rimborsabilità delle imposte - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527523-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE

Le imposte versate a titolo di imposta sostitutiva con riferimento alle indennità corrisposte, a seguito di provvedimenti espropriativi, relativi a terreni ricadenti nella zona omogenea F, di cui al D.M. 2 aprile 1968, nel periodo compreso tra il 28 febbraio ed il 27 agosto 1992, in cui avevano avuto vigore i decreti legge 28 febbraio 1992 n. 174, 27 aprile 1992 n. 269, 19 giugno 1992 n. 316, 25 giugno 1992 n. 319, decaduti per mancata conversione, non sono suscettibili di rimborso, atteso che la legge 24 marzo 1993 n. 75, convertendo il D.L. 23 gennaio 1993 n. 16, ha stabilito che conservassero validità ed efficacia gli atti, i provvedimenti ed i rapporti giuridici adottati o sorti sulla base dei decreti legge 174, 269, 316 e 319/1992.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/02/1992 num. 174, Decreto Legge 27/04/1992 num. 269, Decreto Legge 19/06/1992 num. 316, Decreto Legge 25/06/1992 num. 319, Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 1, Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)