Sez. 3, Sentenza n. 676 del 29/01/1980 (Rv. 404091 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - IN GENERE - RECESSO - IN GENERE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE E CONSEGUENTE ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - OBBLIGAZIONI DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER RITARDATA RESTITUZIONE E DEL DANNO CONSEGUENTE ALLA RISOLUZIONE - NATURA CONTRATTUALE AUTONOMA - CONSEGUENZE - ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DI ENTRAMBE LE OBBLIGAZIONI - CRITERI.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - IN GENERE - RECESSO - IN GENERE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE E CONSEGUENTE ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - OBBLIGAZIONI DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER RITARDATA RESTITUZIONE E DEL DANNO CONSEGUENTE ALLA RISOLUZIONE - NATURA CONTRATTUALE AUTONOMA - CONSEGUENZE - ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DI ENTRAMBE LE OBBLIGAZIONI - CRITERI.*
Nel caso di inadempienza del conduttore e di conseguente anticipata risoluzione del contratto di locazione, i cui effetti retroagiscono alla data della domanda, le obbligazioni, gravanti sul conduttore, di risarcire il danno per la ritardata consegna dell'immobile ex art 1591 cod civ nonche il danno conseguente alla risoluzione del contratto ex art 1455 cod civ (in particolare per lucro cessante consistente nel mancato incasso del corrispettivo della locazione, dalla riconsegna dell'immobile alla data di scadenza contrattuale del rapporto) sono, ancorche entrambe di natura contrattuale, autonome tra loro, scaturendo da presupposti di fatto e di diritto diversi, ed hanno, quindi, un contenuto non necessariamente identico, con la conseguenza che per l'affermazione della sussistenza di entrambe a carico del conduttore il giudice deve procedere ad una specifica indagine in ordine all'esistenza di rispettivi presupposti. (V 1880/70, mass n 348873).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)