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Sez. 1, Sentenza n. 1025 del 28/01/1993 (Rv. 480503 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell'attivo - In genere | Mutuatario - Fallimento - Istituti di credito fondiario - Esecuzione individuale sui beni ipotecati - Prosecuzione - Ammissibilità - Giudice delegato al fallimento - Vendita coattiva dei beni - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1993-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480503-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell'attivo - In genere

Il potere degli istituti di credito fondiario, di proseguire l'esecuzione individuale sui beni ipotecati - iniziata a norma del R.D. n. 645 del 1905 - anche dopo la dichiarazione di fallimento del mutuatario, non esclude che il giudice delegato al fallimento possa disporre la vendita coattiva dei beni perché le due procedure espropriative non sono incompatibili ed il loro concorso va risolto in base all'anteriorità del provvedimento che dispone la vendita. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto legittima l'ordinanza di vendita emessa dal giudice delegato, in quanto la vendita dello stesso immobile, pur ordinata anteriormente nella procedura esecutiva individuale, era stata, nella stessa, "sospesa" e non ancora rifissata, dovendosi pertanto ritenere provvisoriamente revocata la relativa ordinanza del giudice dell'esecuzione). (V. Sent. 393/1988, Corte Costituzionale).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Legge Falliment. art. 107, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 107, Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108, Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 40 CORTE COST., Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)