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Sez. 1, Sentenza n. 18436 del 08/09/2011 (Rv. 619620 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE | Mutuatario - Fallimento - Istituto credito fondiario - Esecuzione individuale dei beni ipotecati - Prosecuzione - Ammissibilità - Giudice delegato al fallimento - Vendita coattiva - Ammissibilità - Condizioni - Applicazione del principio anche nel regime successivo all'approvazione del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia - Sussistenza.
Stato
decisa il 2011-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619620-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE

Il potere degli istituti di credito fondiario, di proseguire l'esecuzione individuale sui beni ipotecati anche dopo la dichiarazione di fallimento del mutuatario, non esclude che il giudice delegato possa disporre la vendita coattiva degli stessi beni, perché le due procedure espropriative non sono incompatibili ed il loro concorso va risolto in base all'anteriorità del provvedimento che dispone la vendita; detto principio conserva la sua validità anche nel regime successivo all'approvazione del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385), che, pur configurando diversamente la natura del credito fondiario ed estendendone grandemente la categoria, ha nel contempo conservato la tutela delle banche mutuanti, le quali possono instaurare e proseguire l'azione esecutiva sui beni ipotecati, anche dopo il fallimento del debitore, ovvero intervenire nell'esecuzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 38 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 41 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Regio Decr. 26/07/1905 num. 646 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)