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Sez. 6, Ordinanza n. 12396 del 20/01/2005 Cc. (dep. 04/04/2005) Rv. 231317 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - provvedimenti - termini di durata delle misure: computo - pluralità di ordinanze | Divieto di contestazioni a catena - Fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio - Emissione di decreto di rinvio a giudizio successivamente annullato dal giudice del dibattimento - Emissione di nuovo decreto di rinvio a giudizio - Riferibilità della regola al momento di emissione del primo decreto.
Stato
decisa il 2005-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231317-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - provvedimenti - termini di durata delle misure: computo - pluralità di ordinanze

In tema di divieto di "contestazioni a catena", la retrodatazione del termine iniziale della custodia al momento dell'applicazione del provvedimento restrittivo più antico non si verifica se la successiva ordinanza riguarda fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto per il quale è stata emessa la prima ordinanza; in tale ipotesi, qualora il decreto di rinvio a giudizio sia stato annullato dal giudice del dibattimento e ne sia stato emesso un altro, è solo al primo decreto di rinvio a giudizio che deve farsi riferimento, quale momento processuale qualificante e storicamente definito, per valutare se il materiale probatorio raccolto fosse o meno già entrato nella potenziale sfera cognitiva del giudice che ha adottato la successiva ordinanza coercitiva, restando irrilevante l'annullamento del decreto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)