Sez. 6, Sentenza n. 1499 del 27/04/1999 Cc. (dep. 09/07/1999) Rv. 214677 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Divieto di contestazioni "a catena" - Limite: fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio - Emissione di decreto di rinvio a giudizio successivamente annullato dal giudice del dibattimento - Conseguente emissione di un nuovo decreto di rinvio a giudizio - Riferibilità della regola al momento di emissione del primo decreto poi annullato e non al momento del secondo - Affermazione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE
In tema di divieto di "contestazioni a catena", la regola di retrodatazione del termine iniziale della custodia al momento di applicazione del più antico provvedimento restrittivo, di cui all'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., incontra, tra l'altro, il limite per cui tale effetto non si verifica se la successiva ordinanza riguarda fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto per il quale è stata emessa la prima ordinanza. In tale ipotesi, qualora il decreto di rinvio a giudizio sia stato annullato dal giudice del dibattimento, e ne sia stato emesso conseguentemente un altro, è solo al primo decreto di rinvio a giudizio che deve farsi riferimento, quale momento processuale qualificante e storicamente definito, per valutare se il materiale probatorio raccolto fosse o no già entrato nella potenziale sfera cognitiva del giudice che ha adottato la successiva ordinanza coercitiva, restando pertanto irrilevante, a tali fini, l'annullamento di detto decreto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 12, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)