Sez. L, Sentenza n. 4072 del 11/05/1990 (Rv. 467091 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) - NULLITÀ DEL RECESSO PER INOSSERVANZA DELL'ART. 7, PRIMO, SECONDO E TERZO COMMA STATUTO LAVORATORI - DISCIPLINA EX ART. 18 STATUTO LAVORATORI - APPLICABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) - NULLITÀ DEL RECESSO PER INOSSERVANZA DELL'ART. 7, PRIMO, SECONDO E TERZO COMMA STATUTO LAVORATORI - DISCIPLINA EX ART. 18 STATUTO LAVORATORI - APPLICABILITÀ.*
In virtù della forza espansiva di cui sono dotate le Disposizioni di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970, le stesse si applicano a tutte le ipotesi di Invalidità del recesso del datore di lavoro, qualora non assoggettate ad una diversa, specifica disciplina e quindi anche nel caso di nullità per inosservanza delle norme di cui ai primi tre commi dell'art. 7 della stessa legge n. 300 del 1970. (V 4823/87, mass n 453461; (V 17/87; (V 4184/86, mass n 446974; (V 204/82).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)