Sez. 2, Sentenza n. 1098 del 03/04/1969 (Rv. 339623 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - TESTIMONIALE (ORALE) - ATTENDIBILITA DEI TESTI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - TESTIMONIALE (ORALE) - ATTENDIBILITA DEI TESTI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La valutazione delle prove da parte del giudice di merito non e suscettibile di Sindacato da parte della Corte di Cassazione qualora le ragioni enunciate nella motivazione della sentenza siano immuni da contraddizioni e da altri vizi logici, e denotino che furono esaminati, sia pure in maniera implicita, tutti gli elementi rilevanti ed utili ai fini della decisione. In particolare, e rimesso all'apprezzamento del giudice di merito il giudizio sulla attendibilita dei testimoni, sulla maggiore o minore credibilita delle singole deposizioni e sulla Rilevanza di esse ai fini della decisione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)