Sez. 3, Sentenza n. 6232 del 03/06/1991 (Rv. 472492 - 01)
Mutuo - Mutuatario - Interessi - In genere | Clausola obbligante il mutuatario a rimborsare al mutuante le imposte afferenti gli interessi convenuti - Validità.
Mutuo - Mutuatario - Interessi - In genere
La clausola inserita in un contratto di mutuo la quale faccia obbligo al mutuatario di rimborsare al mutuante l'imposta sul reddito relativa agli interessi non è affetta con nullità, in quanto non implica la corresponsione dell'imposta sul reddito al fisco da parte di un soggetto diverso dal suo percettore, obbligatosi a pagarla in sua vece e conto, ma configura una mera traslazione convenzionale del carico di imposta, da ritenersi in via generale consentita, in mancanza di una specifica diversa disposizione di legge, e si esaurisce in un incremento dei proventi del mutuante in misura pari alla somma che deve versare all'erario, senza alcun esonero né da quest'ultimo versamento né dall'obbligo di dichiarare alla amministrazione finanziaria il maggior reddito conseguente al rimborso di tale versamento e di pagare le ulteriori imposte dovute sullo stesso maggior reddito.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 53, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1813, DPR 29/09/1973 num. 598 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)