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Sez. 1, Sentenza n. 13261 del 27/11/1999 (Rv. 531578 - 01)

NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI | Intestazione fiduciaria di azioni - Imposte attinenti alla proprietà delle azioni - Obbligo di pagamento assunto dal fiduciante nei confronti del fiduciario - Nullità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531578-01

NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI

In tema di intestazione fiduciaria di azioni, ed in base al principio secondo cui, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, prevale "l'effettiva" proprietà del fiduciante rispetto alla titolarità "formale" del fiduciario, non può considerarsi affetta da nullità la specifica convenzione con la quale - all'interno del "pactum fiduciae" - il fiduciante si obblighi a tenere indenne il fiduciario dalle imposizioni fiscali gravanti su quest'ultimo in conseguenza dell'intestazione dei titoli azionari, non integrando tale traslazione dell'obbligazione tributaria gli estremi del pagamento di imposta da parte di soggetto diverso dal materiale percettore del corrispondente reddito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)