Sez. L - , Ordinanza n. 30041 del 13/10/2022 (Rv. 665756 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - IN GENERE | Accordo sindacale sulla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro - Condizioni - Onere della prova a carico del lavoratore - Sussistenza - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - IN GENERE
La prova della ricorrenza delle condizioni previste da un accordo sindacale che preveda la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro grava sul lavoratore, trattandosi di fatti costitutivi di un vero e proprio diritto all'assunzione e non di requisiti che ne condizionano la mera decorrenza.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 56 com. 3, Cod. Navig. art. 917
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)