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Sez. L, Sentenza n. 14336 del 09/08/2012 (Rv. 623526 - 01)

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Ingegneri e architetti - Norma transitoria ex art. 25, ultimo comma, della legge n. 6 del 1981 - Applicazione del previgente regime di liquidazione del trattamento ex art. 6, secondo comma, della legge n. 1046 del 1971 - Condizioni - "Maturazione" del diritto alla data di entrata in vigore della nuova legge - Nozione - Raggiungimento dell'età pensionabile - Necessità.
Stato
decisa il 2012-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623526-01

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA

In tema di previdenza per ingegneri e architetti, ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 25, ultimo comma, della legge n. 6 del 1981, affinché l'iscritto possa beneficiare del pregresso e più favorevole regime di liquidazione del trattamento sui contributi versati in misura ridotta ex art. 6, secondo comma, della legge n. 1046 del 1971, occorre che il trattamento medesimo, seppure "non ancora in godimento" alla data di entrata in vigore della nuova legge, sia tuttavia già "maturato" a quella data, essendosi realizzati tutti i presupposti di conseguimento, tra i quali il raggiungimento dell'età pensionabile.

Riferimenti normativi: Legge 11/11/1971 num. 1046 art. 6, Legge 03/01/1981 num. 6 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)