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Sez. L, Sentenza n. 709 del 28/01/1984 (Rv. 432966 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDURA DI CONCILIAZIONE PREVISTA DAI CONTRATTI ED ACCORDI COLLETTIVI - CARATTERE FACOLTATIVO - VALIDITÀ ED APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA PROCEDURA PREVISTA DALL'ART. 17 DEL C.C.N.L. 1 MAGGIO 1976 PER L'INDUSTRIA METALMECCANICA.*
Stato
decisa il 1984-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432966-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDURA DI CONCILIAZIONE PREVISTA DAI CONTRATTI ED ACCORDI COLLETTIVI - CARATTERE FACOLTATIVO - VALIDITÀ ED APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA PROCEDURA PREVISTA DALL'ART. 17 DEL C.C.N.L. 1 MAGGIO 1976 PER L'INDUSTRIA METALMECCANICA.*

La procedura di conciliazione prevista dai contratti ed accordi collettivi in materia di definizione di controversie di lavoro ha carattere meramente facoltativo e non obbligatorio, talché in tema di sanzioni disciplinari, una previsione siffatta non preclude la facoltà del lavoratore di ricorrere alla procedura stabilita dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970 e di adire l'autorità giudiziaria, fermo restando, peraltro, che le procedure pattizie di conciliazione fatte salve da tale norma sono esclusivamente quelle "analoghe" al modello con la norma stessa delineato, nel senso della loro idoneità ad assicurare almeno equivalenti garanzie per il lavoratore, mentre altre difformi e meno favorevoli (nella specie, quella prevista dall'art. 17 del C.C.n.L. 1 maggio 1976 per la industria metalmeccanica, caratterizzata da un termine di soli cinque giorni per il suo promovimento, dall'assenza di un organo arbitrale incaricato dalla pronunzia finale e dalla sospensione per soli venti giorni della efficacia della sanzione contestata), conformemente al principio emergente dall'art. 40 della citata legge n. 300 del 1970 - che consente deroghe convenzionali agli istituti disciplinati dallo statuto dei lavoratori solo se in senso migliorativo rispetto al trattamento legale - devono, in ogni caso, ritenersi invalide ed inapplicabili. (V 6248/80, mass n 409983; (V 4307/78, mass n 393973).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 40 CORTE COST., Contr. Coll. 01/05/1976 num. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)