Sez. 3, Sentenza n. 424 del 19/01/1987 (Rv. 450165 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGAZIONE DI INDENNIZZO A CARICO DELL'ASSICURATORE CONVENUTO DIRETTAMENTE DAL DANNEGGIATO - DEBITO DI VALUTA - CONFIGURABILITÀ - OBBLIGAZIONE RELATIVA AGLI INTERESSI MORATORI ED AL RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO DA SVALUTAZIONE MONETARIA - COMPORTAMENTO COLPEVOLE DELL'ASSICURATORE - ACCERTAMENTO - NECESSITÀ.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGAZIONE DI INDENNIZZO A CARICO DELL'ASSICURATORE CONVENUTO DIRETTAMENTE DAL DANNEGGIATO - DEBITO DI VALUTA - CONFIGURABILITÀ - OBBLIGAZIONE RELATIVA AGLI INTERESSI MORATORI ED AL RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO DA SVALUTAZIONE MONETARIA - COMPORTAMENTO COLPEVOLE DELL'ASSICURATORE - ACCERTAMENTO - NECESSITÀ.*
Con riguardo all'Assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli a motore (o natanti) l'obbligazione di indennizzo a carico dell'assicuratore convenuto direttamente dal terzo danneggiato dal fatto del proprio assicurato costituisce un debito di valuta - mentre quella relativa agli interessi moratori ed al risarcimento del maggior danno per il diminuito potere di acquisto della moneta ha natura accessoria ed è ricollegabile al comportamento negligente dell'assicuratore medesimo - con la conseguenza che il giudice del merito, qualora il danneggiato richieda anche il risarcimento da svalutazione, è tenuto ad accertare la sussistenza del comportamento colpevole da parte dell'assicuratore. (V 5218/83, mass n 430091).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)