Sez. 2, Sentenza n. 3795 del 21/04/1994 (Rv. 486318 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Danni e restituzioni in dipendenza della sentenza cassata | Proponibilità della domanda nel giudizio di rinvio - Inammissibilità - instaurazione di un autonomo giudizio - Necessità.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Danni e restituzioni in dipendenza della sentenza cassata
La domanda diretta ad ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione della sentenza di appello poi cassata, non può essere proposta nel giudizio di rinvio, ma impone l'instaurazione di un autonomo giudizio, atteso che, ai sensi dell'art. 144 disp. att. cod. proc. civ., che integra il disposto dell'art. 389, cod. proc. civ., necessita della forma della citazione da notificarsi alla parte personalmente a norma degli artt. 137 e seguenti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 144, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 144
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)