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Sez. 4, Sentenza n. 20560 del 02/03/2005 Ud. (dep. 01/06/2005) Rv. 231356 - 01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Omicidio colposo - Condotta omissiva - Rapporto di causalità - Necessità del giudizio controfattuale - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231356-01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO

È affetta da vizio di motivazione la sentenza del giudice di merito che, nell'escludere l'esistenza del rapporto di causalità tra il decesso per infarto di un detenuto e la condotta dell'infermiera della casa di reclusione che non abbia richiesto tempestivamente il ricovero, non proceda a giudizio controfattuale, ispirato a criteri di probabilità logica, verificando se l'evento si sarebbe potuto evitare, al di là di ogni ragionevole dubbio, qualora l'infermiera avesse posto immediatamente in essere le manovre rianimatorie da lei esigibili e avesse richiesto l'intervento immediato ed urgente del medico del reparto della casa di reclusione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)