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Sez. 4, Sentenza n. 19777 del 25/11/2004 Ud. (dep. 25/05/2005) Rv. 231530 - 01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Condotta omissiva - Nesso di causalità con l'evento lesivo - Criteri di valutazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231530-01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI

In tema di responsabilità del sanitario, con riferimento all'accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva imputata al medico e la determinazione dell'evento lesivo, il giudice deve verificare la validità del coefficiente di probabilità sulla base delle circostanze del caso concreto e della evidenza disponibile così che, all'esito del ragionamento probatorio (che abbia altresì escluso l'interferenza di fattori alternativi), risulti giustificata la conclusione che l'omissione è stata condizione necessaria dell'evento. (Nella fattispecie, relativa all'omessa prescrizione di un esame "doppler" agli arti inferiori ad una paziente ricoverata a seguito di incidente, - e che sarebbe poi deceduta per una trombo/embolia polmonare la quale, secondo l'accusa, avrebbe potuto essere evitata attraverso l'esame diagnostico omesso - la Corte ha precisato, annullando la sentenza di condanna di secondo grado, che sia le circostanze concrete sia l'evidenza disponibile non possono consistere nel mero accertamento della violazione di una generalizzata regola di esperienza, nè tantomeno nella generica idoneità di quella violazione ad avere - nella maggior parte dei casi - incidenza causale, bensì devono consistere nell'accertamento positivo del nesso concreto di condizionamento, valutato con giudizio "ex post").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)