Sez. 1, Sentenza n. 2999 del 21/12/1967 (Rv. 330709 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - RITARDO - IMPROCEDIBILITA - SPEDIZIONE PER POSTA - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - RITARDO - IMPROCEDIBILITA - SPEDIZIONE PER POSTA - IRRILEVANZA.*
L'inosservanza del termine perentorio di 20 giorni previsto dallo art. 369 cod. proc. civ. per il deposito del ricorso per Cassazione, importa l'improcedibilita del ricorso medesimo ancorche il ritardo sia stato determinato da ragioni imputabili al servizio postale di cui il difensore del ricorrente si sia avvalso per la trasmissione del ricorso alla cancelleria della Corte di Cassazione o per il recapito ad altro avvocato incaricato di provvedere al deposito. Vedi 19-67 massima n. 325.625, 887-66 massima n. 321.764.*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 134, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)