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Sez. 2, Sentenza n. 676 del 14/03/1970 (Rv. 345875 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - PERFEZIONE - ARRIVO DEL PIEGO ALLA CANCELLERIA - TARDIVO DEPOSITO - IMPUTABILITA AL SERVIZIO POSTALE - DEROGA ALLA PERENTORIETA DEL TERMINE DEL DEPOSITO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345875-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - PERFEZIONE - ARRIVO DEL PIEGO ALLA CANCELLERIA - TARDIVO DEPOSITO - IMPUTABILITA AL SERVIZIO POSTALE - DEROGA ALLA PERENTORIETA DEL TERMINE DEL DEPOSITO - ESCLUSIONE.*

Qualora il ricorrente si avvalga del servizio postale per la trasmissione del ricorso alla cancelleria della suprema Corte di Cassazione, il deposito si ha per avvenuto, a tutti gli effetti, alla data di arrivo del piego nella cancelleria medesima. Qualsiasi eventuale ritardo addebitabile al servizio postale non costituisce legittimo motivo per derogare alla perentorieta del termine, trattandosi di un rischio inerente al mezzo adoperato per eseguire il deposito, e del quale il ricorrente deve tener conto, se non vuole incorrere nella sanzione di legge. (Conf 4029-68 massima 337632 V 632-68 massima 331771 7-68 massima 330784 2999-67 massima 330709).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)