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Sez. U, Sentenza n. 420 del 28/11/1981 Ud. (dep. 19/01/1982) Rv. 151617 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - INSTAURAZIONE DEL RITO DIRETTISSIMO AL DI FUORI DELLE CONDIZIONI DI LEGGE - CONSEGUENZE - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE ATTINENTI ALL'ATTO DI PROMOVIMENTO DELLA AZIONE PENALE E ALLE GARANZIE DIFENSIVE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1981-11-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151617-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - INSTAURAZIONE DEL RITO DIRETTISSIMO AL DI FUORI DELLE CONDIZIONI DI LEGGE - CONSEGUENZE - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE ATTINENTI ALL'ATTO DI PROMOVIMENTO DELLA AZIONE PENALE E ALLE GARANZIE DIFENSIVE - FATTISPECIE.*

Il giudizio direttissimo, inscenato al di fuori delle condizioni previste dalla legge, determina la nullità degli Atti compiuti a norma dell'art. 185 nn. 2 e 3 cod. proc. pen., essendo da un lato inficiato l'atto iniziale di promovimento dell'Azione penale e dall'altro eluso il regime garantistico posto a tutela della esigenza di preconoscenza da parte dell'imputato degli Atti processuali tra i quali merita particolare menzione il decreto di citazione che qui è eliminato. (nella specie si è anche sottolineato che il vizio derivante dall'irregolare instaurazione del rito direttissimo non è rapportabile alle condizioni di ammissibilità, ostandovi il principio di tassatività consacrato nella legge processuale. Si è, poi, esclusa qualsiasi conseguenza sanzionatoria, posto che, pur essendo rimasto accertato che il contestato reato di rivelazione dei segreti di ufficio non fu commesso col mezzo della stampa, si è ritenuto applicabile l'art. 502, secondo comma, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 3 d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito in legge 7 giugno 1974, n. 220. Il supremo collegio ha rinvenuto così le condizioni di legittimazione in quest'ultima norma, la quale, si è detto, disciplina un giudizio atipico, in cui le deviazioni dallo schema tradizionale consistono da una parte nella inesistenza del "rapporto evidente di causalità fisica tra il fatto e il suo autore" e da un'altra nella emissione del mandato di cattura entro il trentesimo giorno dalla commissione del reato). (Conf.: sez. Terza, 6 marzo 1961, spagnuolo; sez. Seconda, 20 maggio 1964, macciomei. In senso contrario: sez. Prima, 16 giugno 1947, silvestrini; sez. Prima, 29 marzo 1957, soldano; sez. Prima, 12 aprile 1977, spapinato; sez. Prima, 10 giugno 1978, binetti; sez. Prima, 28 ottobre 1980, krenair (sul presupposto che la soppressione della fase istruttoria non può comunque nuocere all'imputato). Nel senso che il vizio derivante dalla irregolare instaurazione del rito direttissimo attenga alle condizioni di ammissibilità V. Sez. Prima, 9 novembre 1980, viscuso).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 com. 2, Costituzione art. 112, Cod. Pen. art. 326, Cod. Proc. Pen. art. 74 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 184, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 2, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 505 CORTE COST., Legge 08/02/1948 num. 47 art. 21 CORTE COST., Decreto Legge 11/04/1974 num. 99 CORTE COST., Legge 07/06/1974 num. 220 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)