Sez. 3, Sentenza n. 1080 del 16/05/1962 (Rv. 251797 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO ESTIMATORIO - PRESUPPOSTI - CONVERSIONE DI UN DEBITO DI VALORE IN DEBITO DI VALUTA - CERTEZZA SULL'ESISTENZA DEL CREDITO - DIFFERENZE DAL GIURAMENTO SUPPLETORIO.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO ESTIMATORIO - PRESUPPOSTI - CONVERSIONE DI UN DEBITO DI VALORE IN DEBITO DI VALUTA - CERTEZZA SULL'ESISTENZA DEL CREDITO - DIFFERENZE DAL GIURAMENTO SUPPLETORIO.*
Per l'ammissione del giuramento estimatorio deve ricorrere la necessita di una conversione di un debito di valore in debito pecuniario, come chiaramente indicano l'art 1377 cod civ abrogato e l'art 2736 n 2 ultima parte dell'attuale cod civ. quando non occorra tale operazione di conversione, non si e piu nel campo del giuramento estimatorio, ma nell'ambito del giuramento suppletoriò tale e il caso del credito di una somma di danaro, oggetto del giudizio, per prezzo o residuo prezzo di merce fornita, per cui il giuramento deferito alla parte creditrice non determina la concretizzazione monetaria di un credito di cui sia certo l'an debeatur, ma costituisce la prova stessa del creditò in tale ipotesi, non ricorrono, quindi, i limiti di ammissibilita dell'estimatorio, tra cui la certezza dell'an debeatur e la impossibilita di una valutazione aliunde, ma puo ritenersi ricorrente il requisito della semiplena probatio, sufficiente per il deferimento del semplice giuramento suppletorio. (V 309/59, 2618/58).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)