Sez. 3, Sentenza n. 4659 del 20/08/1984 (Rv. 436563 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO ESTIMATORIO - DI QUELLO SUPPLETORIO - RISPETTIVI PRESUPPOSTI.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO ESTIMATORIO - DI QUELLO SUPPLETORIO - RISPETTIVI PRESUPPOSTI.*
Mentre il giuramento estimatorio - che è deferibile anche se concerne una somma di danaro allo scopo di stabilire il suo esatto ammontare - presuppone la certezza dell'an debeatur sul quale non deve esservi più discussione, costituisce invece giuramento suppletorio quello diretto ad integrare la prova, data in maniera insufficiente, dell'affermazione creditoria e della domanda giudiziale dell'attore. (V 1080/62, mass n 251797; (V 3210/62, mass n 254714; (V 2072/63, mass n 263203; (V 1000/65, mass n 311944).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)