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Sez. 5, Sentenza n. 7016 del 23/05/2001 (Rv. 546910 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Iva assolta su beni importati in nome proprio e per conto di altro soggetto - Detrazione - Ammissibilità - Condizioni - Acquisto della proprietà dei beni - Necessità - Esclusione - Inerenza del bene importato all'attività d'impresa - Esistenza - Necessità.
Stato
decisa il 2001-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546910-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di IVA, la detrazione dell'imposta assolta in dogana per l'importazione di merci in nome proprio e per conto di altro imprenditore compete all'importatore che abbia utilizzato i beni, importati senza acquistarne la proprietà, per l'esercizio della propria attività d'impresa nel territorio italiano, atteso che il diritto alla detrazione non è subordinato all'acquisto della proprietà di quanto viene importato, ma all'esistenza del requisito della inerenza, vale a dire dell'impiego del bene importato per l'esercizio dell'attività di impresa e per il compimento di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 38 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)