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Sez. 5, Sentenza n. 10491 del 03/07/2003 (Rv. 564759 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | IVA pagata "a monte" concernente beni o servizi relativi al successivo compimento di operazioni esenti - Diritto alla detrazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564759-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di IVA, ai sensi dell'art. 17 della sesta direttiva del Consiglio CEE del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia ed immediatamente applicabile nell'ordinamento interno, l'inerenza dell'attività all'oggetto dell'impresa non è sufficiente per attribuire alla stessa il diritto alla detrazione dell'imposta dovuta o assolta "a monte" per acquisti di beni o di servizi effettuati per il successivo compimento di operazioni esenti.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)