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Sez. 1, Sentenza n. 12748 del 21/11/1995 Ud. (dep. 21/12/1995) Rv. 203330 - 01

Reati contro l'incolumità pubblica - Contravvenzioni - Getto pericoloso di cose | Elemento materiale - Condotta attiva - Necessità - Omesso apprestamento di mezzi idonei ad impedire l'evento - Configurabilità del reato - Esclusione - Reato eventualmente ipotizzabile: art. 675 cod. pen. - Fattispecie: versamento sulla sede stradale di prodotto liquido, trasportato su trattore con cisterna, a causa della corrosione delle paratie del mezzo di trasporto.
Stato
decisa il 1995-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203330-01

Reati contro l'incolumità pubblica - Contravvenzioni - Getto pericoloso di cose

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 674 prima parte Cod. Pen. (getto pericoloso di cose) è necessaria una condotta attiva: nel caso in cui si tratti di liquidi si richiede, pertanto, un cosciente e volontario versamento degli stessi, mentre non basta a integrare l'elemento materiale previsto da tale norma incriminatrice l'omesso apprestamento dei mezzi idonei a impedire il suddetto evento. (Nella fattispecie si trattava di prodotto liquido che, trasportato su trattore con cisterna, fuoriusciva sulla sede stradale a causa della corrosione delle paratie del mezzo di trasporto. La Suprema Corte, nell'enunciare il principio di cui in massima, ha escluso la configurabilità del reato di cui all'art. 674 cod. pen., ritenendo ipotizzabile, invece, quello di collocamento pericoloso di cose previsto dall'art. 675 cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 674 CORTE COST., Cod. Pen. art. 675

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)