Sez. 1, Sentenza n. 5626 del 14/10/1999 Cc. (dep. 29/11/1999) Rv. 214849 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - COLLOCAMENTO PERICOLOSO DI COSE | Natura colposa della fattispecie - Rapporto con il reato di cui all'art. 674 cod. pen. - Reciproca esclusione.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - COLLOCAMENTO PERICOLOSO DI COSE
Le fattispecie rispettivamente descritte dagli artt. 674 e 675 cod. pen. si pongono fra loro in rapporto di reciproca esclusione. La figura delineata dall'art. 675 cod. pen. è, infatti, un tipico reato colposo, che consiste nel collocamento o nella sospensione di cose pericolose per l'integrità fisica o morale delle persone "senza le debite cautele". (Fattispecie in tema di sequestro preventivo di quattro conduttori di corrente elettrica ad alta tensione che il PM aveva richiesto "in quanto cose pertinenti ai reati di cui agli artt. 674 e 675 cod.pen.", sul presupposto che da quegli oggetti derivasse l'emissione di onde elettromagnetiche. La S.C. nell'enunciare il principio di cui in massima, ha escluso la configurabilità del reato di cui all'art. 675 cod. pen. in quanto il costruttore di un elettrodotto aereo è a conoscenza del fatto che il passaggio della corrente elettrica ad altissima tensione nei conduttori provoca la formazione di onde elettromagnetiche nel campo di forza preesistente o autogenerato, con la conseguenza che l'elemento psichico, ancorché possa in concreto atteggiarsi come colpa dovuta all'erronea valutazione di circostanze di contorno, si configura normalmente come dolo).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 674 CORTE COST., Cod. Pen. art. 675
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)