Sez. 4, Sentenza n. 8285 del 24/03/1987 Ud. (dep. 10/07/1987) Rv. 176401 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - NOTIFICAZIONE - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - RESPONSABILE CIVILE - OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE DEL GRAVAME ALLE ALTRE PARTI ENTRO TRE GIORNI - NECESSITÀ - CONDIZIONE - CASI DI INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO.*
IMPUGNAZIONI PENALI - NOTIFICAZIONE - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - RESPONSABILE CIVILE - OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE DEL GRAVAME ALLE ALTRE PARTI ENTRO TRE GIORNI - NECESSITÀ - CONDIZIONE - CASI DI INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO.*
L'Obbligo del responsabile civile di notificare entro tre giorni alle altre parti la dichiarazione di impugnazione, ex art. 202 cod. proc. pen., sussiste qualora questa riguardi i soli interessi civili - tale notifica non è richiesta, ai fini dell'ammissibilità del gravame, solo quando con la dichiarazione si investano anche gli effetti penali della condanna e nel caso in cui si producano gli effetti estensivi dell'impugnazione ai sensi dell'art. 203 cod. proc. pen.. (Conf mass n 165935; (Conf mass n 153609; (Conf mass n 142774; (Conf mass n 128191; (Conf mass n 119596).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 194, Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 203 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)