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Sez. 3, Sentenza n. 15790 del 29/07/2016 (Rv. 641583 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE | Eccezione di prescrizione estintiva - Onere di tipizzazione della parte - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641583-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE

In tema di risarcimento del danno, grava sulla parte che eccepisce la prescrizione estintiva solamente l'onere di allegare l'inerzia del titolare del diritto dedotto in giudizio e di manifestare la volontà di avvalersene, non anche di tipizzare l'eccezione specificando a quale tra le previste prescrizioni, diverse per durata, intenda riferirsi, spettando al giudice stabilire se, in relazione al diritto applicabile al caso, l'eccepita estinzione si sia verificata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)