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Sez. 3, Sentenza n. 14576 del 22/06/2007 (Rv. 598981 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE | Eccezione - Elementi costitutivi - Manifestazione della volontà di avvalersi dell'estinzione del credito a causa dell'inerzia del titolare - Onere di tipizzazione e del conseguente riferimento ad una delle varie ipotesi previste dalla legge - Necessità - Esclusione - Prescrizione - Avvenuta maturazione - Verifica - Rimessione al giudice del merito - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598981-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE

In tema di risarcimento del danno, grava sulla parte che eccepisce la prescrizione estintiva solamente l'onere di allegare l'inerzia del titolare del diritto dedotto in giudizio e di manifestare la volontà di avvalersene, non anche di tipizzare l'eccezione secondo una delle varie ipotesi previste dalla legge, ossia di specificare a quale tra le prescrizioni, diverse per durata, intenda riferirsi, spettando al giudice stabilire se, in relazione alla domanda che può conoscere nel merito e al diritto applicabile nel caso concreto, la prescrizione sia maturata. (Nella specie, la S.C., alla stregua del principio enunciato, in un caso in cui era stata cumulativamente proposta una duplicazione, di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, ha confermato sul punto la sentenza impugnata con cui si era ritenuto che il primo giudice aveva correttamente rilevato di poter conoscere della sola domanda di responsabilità da fatto illecito, applicando la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2947 cod. civ.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)