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Sez. L, Sentenza n. 11310 del 14/11/1997 (Rv. 509929 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA | Invio al lavoratore di copia della comunicazione del licenziamento inoltrata all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione - Forma scritta - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509929-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA

È integrato il requisito della forma scritta, che condiziona la validità del licenziamento (ex art. 2 legge n. 604 del 1966) nel caso in cui il datore di lavoro invii al lavoratore copia della comunicazione del licenziamento inoltrata all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)