Sez. 1, Sentenza n. 10017 del 09/10/1998 (Rv. 519564 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - LIMITI | Azione esecutiva individuale di un Istituto di credito fondiario iniziata o proseguita ex R.D. n. 646 del 1905 - Partecipazione dell'Istituto alla distribuzione della somma - Preventiva insinuazione al passivo fallimentare - Necessità - Esclusione - Crediti insinuati - Onere del curatore.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - LIMITI
Nell'azione esecutiva individuale, iniziata o proseguita durante il fallimento del debitore, da un istituto di credito fondiario secondo le disposizioni eccezionali di cui al R.D. n. 646 del 1905 - ancora vigenti alla data dell'entrata in vigore della legge 6 giugno 1991, n. 175, il cui articolo 17, anche per i prestiti concessi in base alla medesima legge, richiama la disciplina del procedimento esecutivo risultante dal succitato R.D. del 1905 - non è necessario che, per partecipare alla distribuzione della somma ricavata, l'Istituto creditore si sia previamente insinuato al passivo fallimentare, in quanto, proseguendo l'esecuzione individuale anche dopo la vendita dell'immobile pignorato, alla distribuzione del ricavato debbono applicarsi le regole proprie di una tale forma di esecuzione (art. 42, del T.U. n. 646 del 1905, fatto salvo dall'art. 51 della legge fall.), con la conseguenza che incombe al curatore del fallimento del debitore - in sede di esame del progetto di distribuzione o nella fase di contestazione dello stesso (artt. 596, 598, 512 cod. proc. civ.) - dimostrare che i crediti insinuati prevalgono, in tutto o in parte, in ragione del grado della loro prelazione, su quello dell'Istituto mutuante.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 42 CORTE COST., Legge 06/06/1991 num. 175 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)