Sez. 1, Sentenza n. 18917 del 21/09/2004 (Rv. 577269 - 01)
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - CASI DI NULLITÀ | Interpretazione, da parte degli arbitri, dell'ambito oggettivo della clausola compromissoria, con fissazione del loro potere decisorio - Impugnabilità sotto il profilo della "incompetenza" arbitrale - Limiti - Modi di deducibilità.
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - CASI DI NULLITÀ
In tema di arbitrato rituale, la questione relativa alla determinazione dell'ambito oggettivo della clausola compromissoria - ossia alla individuazione delle controversie, nascenti dal contratto, che le parti, nell'esercizio della loro autonomia privata, hanno inteso compromettere in arbitri - e, quindi, dell'ambito oggettivo del potere decisorio degli arbitri stessi, integra, non già una questione di "competenza" di questi ultimi, bensì una questione di merito, la cui soluzione richiede, mediante l'interpretazione della clausola secondo i normali canoni ermeneutici codicistici dettati per l'interpretazione dei contratti (artt. 1362 e ss. cod. proc. civ.), (l'indagine sulla e) la determinazione della "comune intenzione delle parti" circa il contenuto oggettivo che le stesse hanno inteso dare alla clausola medesima; in questa prospettiva, ove il "senso letterale delle parole" in essa utilizzate non conduca univocamente alla individuazione della comune volontà delle parti, deve valutarsi anche "il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto", e, in questo senso, darsi rilievo al comportamento tenuto dalle parti nel procedimento arbitrale, al fine di verificare la sussistenza di una inconciliabile incompatibilità tra un determinato comportamento, che sia univocamente volto al riconoscimento della "competenza" arbitrale, e la mera espressione della volontà di avvalersi dell'eccezione stessa. Ne deriva che, una volta che gli arbitri abbiano fissato, mediante l'interpretazione della clausola, l'ambito oggettivo di essa e, quindi, del loro potere decisorio, il relativo "dictum", proprio in quanto ha previamente definito i "confini" della clausola stessa, non è impugnabile per nullità ai sensi dell'art. 829, primo comma, numero 4), cod. proc. civ. (per avere, cioè, "pronunciato fuori dei limiti del compromesso" o della clausola compromissoria), bensì unicamente ai sensi del combinato disposto degli artt. 829, primo comma, numero 5), e 823, secondo comma, numero 3), cod. proc. civ., vale a dire nel solo caso in cui la motivazione sul punto in esame risulti radicalmente inidonea alla comprensione dell'"iter" logico-giuridico seguito dal collegio arbitrale o all'individuazione della "ratio decidendi" del lodo, ovvero, ai sensi dell'art. 829, secondo comma, del codice di rito, per violazione o falsa applicazione delle regole ermeneutiche codicistiche.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 817 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)