Sez. U, Sentenza n. 527 del 03/08/2000 (Rv. 539100 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Arbitrato rituale - Non compromettibilità della controversia per essere la stessa devoluta al giudice amministrativo - Questione di giurisdizione - Esclusione - Regolamento preventivo di giurisdizione - Inammissibilità.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE
Anche nell'arbitrato rituale, la pronunzia arbitrale ha natura di atto di autonomia privata e correlativamente il compromesso si configura quale deroga alla giurisdizione. Pertanto, il contrasto sulla non deferibilità agli arbitri di una controversia per essere questa devoluta, per legge, alla giurisdizione di legittimità o esclusiva del giudice amministrativo costituisce questione, non già di giurisdizione in senso tecnico, ma di merito, in quanto inerente alla validità del compromesso o della clausola compromissoria. Consegue che rispetto a siffatta questione è inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione di cui all'art. 41 cod. proc. civ. sia nell'ambito del processo arbitrale che del giudizio d'impugnazione ex art. 828 cod. proc. civ., essendo il relativo mezzo proponibile con esclusivo riferimento alle questioni di giurisdizione in senso tecnico giuridico riconducibili al paradigma dell'art. 37 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 820 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., Legge 05/01/1994 num. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)