Sez. 1, Sentenza n. 2622 del 22/10/1985 Cc. (dep. 19/11/1985) Rv. 171115 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - ARRESTO - FERMO DI INDIZIATI - PROVVEDIMENTI DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA O DEL PRETORE - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - DIVIETO DOPO CONDANNA A PENA DETENTIVA - CONVALIDA OLTRE IL TERMINE DI 96 ORE - NULLITÀ INSANABILE - RILEVABILITÀ IN OGNI STATO E GRADO DEL PROCEDIMENTO - CONDANNA A PENA DETENTIVA - IRRILEVANZA.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - ARRESTO - FERMO DI INDIZIATI - PROVVEDIMENTI DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA O DEL PRETORE - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - DIVIETO DOPO CONDANNA A PENA DETENTIVA - CONVALIDA OLTRE IL TERMINE DI 96 ORE - NULLITÀ INSANABILE - RILEVABILITÀ IN OGNI STATO E GRADO DEL PROCEDIMENTO - CONDANNA A PENA DETENTIVA - IRRILEVANZA.*
L'inosservanza del termine improrogabile di 96 ore espressamente previsto dall'art. 238 cod. proc. pen. per la convalida dell'arresto incide sulla legittimità sostanziale dello stato di custodia cautelare ed è causa di nullità insanabile, rilevabile di ufficio e deducibile in ogni stato e grado del provvedimento, anche se lo interessato non propose richiesta di riesame. Nè vale il divieto di scarcerazione dopo condanna a pena detentiva, poiché l'art. 275 cod. proc. pen. presuppone la legittimità della detenzione in atto. (V mass n 144671; (V mass n 158503; (V mass n 142544).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 238 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)