Sez. U, Ordinanza n. 8 del 21/04/1979 Cc. (dep. 10/07/1979) Rv. 142544 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - DIVIETO DOPO CONDANNA A PENA DETENTIVA - CONDIZIONI DI OPERATIVITA DEL DIVIETO - LEGITTIMITA DELLA DETENZIONE IN ATTO - FATTISPECIE.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - DIVIETO DOPO CONDANNA A PENA DETENTIVA - CONDIZIONI DI OPERATIVITA DEL DIVIETO - LEGITTIMITA DELLA DETENZIONE IN ATTO - FATTISPECIE.*
L'ambito di applicabilita dell'art 275 cod proc pen presuppone la legittimita della detenzione in atto; e cio in considerazione del fatto che il divieto di scarcerazione dopo la sentenza di condanna non irrevocabile a pena detentiva opera in funzione dell'anzidetta condizione che e un requisito necessario ex lege della custodia preventiva. (nella specie il principio e stato applicato al caso d'una detenzione protrattasi oltre 96 ore dal fermo, ritenendosi cosi che essa fosse viziata da illegittimita sostanziale e non sanabile dalla sentenza di condanna non irrevocabile).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)