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Sez. 2, Sentenza n. 78 del 08/01/1979 (Rv. 396121 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA - COMPORTAMENTO TACITO - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - PRODUZIONE IN GIUDIZIO DI UNA SCRITTURA CON IL PROPOSITO DI FAR VALERE IL NEGOZIO IN ESSA ENUNCIATO - EFFETTI - INTEGRAZIONE DELLA MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELL'ESIBENTE - PRESUPPOSTO - PRODUZIONE IN GIUDIZIO DA PARTE DI UN ESTRANEO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396121-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA - COMPORTAMENTO TACITO - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - PRODUZIONE IN GIUDIZIO DI UNA SCRITTURA CON IL PROPOSITO DI FAR VALERE IL NEGOZIO IN ESSA ENUNCIATO - EFFETTI - INTEGRAZIONE DELLA MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELL'ESIBENTE - PRESUPPOSTO - PRODUZIONE IN GIUDIZIO DA PARTE DI UN ESTRANEO - IRRILEVANZA.*

Il principio secondo cui, nei contratti soggetti alla Forma scritta ad substantiam, la produzione in giudizio di una scrittura, col proposito di far valere il negozio in essa enunciato, ha l'effetto di una tempestiva e valida manifestazione di volonta, idonea a integrare la mancata sottoscrizione dell'esibente, presuppone che detto documento esprima tutti i requisiti e tutti gli elementi necessari a concretizzare una volonta contrattuale diretta della parte esibente e percio, non e applicabile nel caso in cui la produzione in giudizio, col detto proposito, avvenga a opera e nell'interesse di un soggetto estraneo alla stipulazione del contratto che vuol far valere, e che, per questa ragione, non sia sottoscrittore del relativo documento. (V 1198/76; (V 1449/66).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)