Sez. L, Sentenza n. 1730 del 08/03/1983 (Rv. 426579 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD PROBATIONEM" - IN GENERE - "AD SUBSTANTIAM" - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DI UNA PARTE - EQUIPOLLENTI - AMMISSIBILITÀ - PRODUZIONE IN GIUDIZIO DEL DOCUMENTO - IDONEITÀ - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD PROBATIONEM" - IN GENERE - "AD SUBSTANTIAM" - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DI UNA PARTE - EQUIPOLLENTI - AMMISSIBILITÀ - PRODUZIONE IN GIUDIZIO DEL DOCUMENTO - IDONEITÀ - CONDIZIONI.*
Nei contratti per i quali è richiesta la Forma scritta ad substantiam o ad probationem (come, nella specie, la transazione), poiché la legge non prescrive la contestuale sottoscrizione delle parti contraenti, l'eventuale Mancanza di sottoscrizione di una di esse può essere sostituita dalla inequivocabile manifestazione della volontà di avvalersi del negozio documentato dalla scrittura incompleta e, in particolare, dalla produzione di questa in giudizio, fatta allo scopo di giovarsi dei suoi effetti negoziali. (V 78/79, mass n 396121; (V 1454/74, mass n 369549; (Conf 2216/77, mass n 385936; (Conf 81/75, mass n 373230).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 1967
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)