Sez. 2, Sentenza n. 2194 del 25/09/1967 (Rv. 329360 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - CAPACITA LAVORATIVA (ATTITUDINE AL LAVORO) - RIDUZIONE - PERDITE PLURIME DI ARTI O ORGANI O DI PARTI DI ESSI - CRITERI DI DETERMINAZIONE.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - CAPACITA LAVORATIVA (ATTITUDINE AL LAVORO) - RIDUZIONE - PERDITE PLURIME DI ARTI O ORGANI O DI PARTI DI ESSI - CRITERI DI DETERMINAZIONE.*
In caso di perdite plurime di arti o organi o di parti di essi a causa di infortuni sul lavoro, non espressamente contemplate nella tabella annessa al R.d. n.2276 del 1936 (poi trasfuso nel T.U. 30 giugno 1965, n.1124) il grado di riduzione dell'attitudine al lavoro deve essere determinato, di volta in volta, tenendo conto di quanto, in conseguenza dell'infortunio, e diminuita la capacita al lavoro dell'infortunato. (nella specie, l'infortunato aveva riportato la perdita totale di due dita, quella parziale di altro dito e la menomazione funzionale di un quarto dito della mano destra. La C. S. ha confermato la sentenza dei giudici di merito, i quali avevano deciso che si dovesse determinare caso per caso, e nella specie al 25 per cento, ai sensi del quarto comma dell'art. 43 del R.d. 25 gennaio 1937, n.200, la riduzione della capacita lavorativa dell'infortunato, in base ad un criterio di proporzionalita dell'indennizzo alla riduzione dell'attitudine al lavoro).*
Riferimenti normativi: Legge 25/01/1937 num. 200 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)